Un sostegno “flessibile”

Il “Temporary Framework” e l’adattamento dei fondi strutturali europei alla crisi sanitaria ed economica causata dal virusCovid19 nel nostro Paese e nella nostra regione.

La disponibilità di un mercato unico “interno” di dimensioni vastissime (mezzo miliardo di abitanti e circa 16.400 miliardi di euro di PIL) e di finanziamenti comuni per lo sviluppo e la coesione dotati di risorse enormi (più di 350 miliardi di euro nel periodo 2014-2020) rappresentano un vantaggio insostituibile per l’economia dei singoli Stati e dei milioni di imprese che fanno parte dell’Unione Europea.

 
Che è stato possibile ottenere anche riducendo l’autonomia dei singoli sistemi economici a favore di quello comune. Ad esempio vincolando la concessione di aiuti di Stato alle imprese, per evitare una concorrenza sleale incompatibile col mercato unico, direttamente a livello di Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE) che prevede che tali aiuti debbano essere preventivamente autorizzati per essere concessi. E ponendo regole chiare e delimitate per l’intervento dei Fondi Strutturali che sono finalizzati a sostenere lo sviluppo e non l’ordinario funzionamento dell’economia, ad esempio agevolando gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo delle imprese e non il loro capitale circolante. 

Condizioni necessarie e coerenti ad un processo virtuoso di crescita comune qual è quello che la creazione dell’Unione Europea si è prefissa di perseguire sin dalla sua fondazione pensate per un’economia che si muove in una situazione “normale”. Ma che gli stessi fondatori hanno paventato potessero rivelarsi troppo stringenti in situazioni di forte difficoltà economica ritenendo opportuno prevedere modalità di adattamento attuabili con la rapidità e la flessibilità proporzionali alla gravità del contesto. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione Europea può infatti dichiarare compatibili con il mercato interno (unico) gli aiuti destinati "a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro” che gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno stabilito debba essere diffusa e generalizzata ossia “colpire la totalità o una parte importante dell'economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio”.

Nessuno dei Capi di Stato e di Governo riuniti a Roma nel 1957 o 50 anni dopo a Lisbona avrebbe forse immaginato che quella condizione di “grave turbamento” paventata per consentire una via d’uscita d’emergenza ai vincoli che stavano firmando potesse un giorno riguardare addirittura la totalità dell’economia europea. Ma è esattamente quello che è successo nel corso dei primi giorni di primavera di quest’anno per colpa di un nemico subdolo e letale che, riempiendo ospedali e camere mortuarie, ha svuotato strade e negozi, costringendo l’economia europea a rivivere uno shock paragonabile a quello delle macerie dolorose per dimenticare le quali molti dei suoi leaders si erano seduti a quel tavolo. 

Per questo la Commissione Europea non ha perso tempo ed ha adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (o Temporary Framework), contenuto nella Comunicazione 1863 del 19 marzo scorso, che costituisce il primo fondamentale tassello di un processo che ha consentito ai singoli Stati membri ed ai Fondi strutturali di agire con la necessaria tempestività e flessibilità in soccorso delle imprese e dell’economia colpita dall’emergenza. Grazie ad essa gli aiuti di Stato concessi, per un periodo limitato,per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI,sono giustificati e possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Grazie a questo provvedimento è stato possibile per gli Stati membri predisporre le proprie misure di intervento finanziario d’emergenza a favore delle proprie imprese (nelle diverse forme ed entità da ciascuno autonomamente stabilite, quali bonus liquidità, garanzie su prestiti, ecc.) purché rientranti in una delle 5 tipologie di aiuti previsti dalla Commissione:

 

1.    sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 euro entro e non oltre il 31 dicembre 2020 a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;

2.    garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: concessione di garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti alle aziende clienti che ne hanno bisogno;
3.    prestiti pubblici agevolati alle imprese: concessione diretta da parte pubblica di prestiti a tassi di interesse favorevoli alle imprese per coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
4.    garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: per sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche ed utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese;
5.    assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per permettere agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine sostenendo l’export.

Con l’adozione tempestiva del Quadro temporaneo la Commissione Europea ha concesso dunque alle regole comunitarie la flessibilità necessaria per consentire agli Stati membri di rispondere alla crisi finanziaria causata all’economia dall’emergenza sanitaria. Una deroga essenziale ma non sufficiente, infatti appena due settimane dopo la Commissione amplia una prima volta la portata del Temporary Franework con la Comunicazione 2215 del 3 aprile intervenendo per rendere compatibili anche gli aiuti diretti a sostenergli investimenti delle imprese per individuare soluzioni e realizzare prodotti direttamente connessi alla lotta alla pandemia ed ulteriori forme di sovvenzione introducendo 5 ulteriori tipi di misure di aiuto che gli Stati membri hanno così potuto liberamente erogare alle aziende:

6.    sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al COVID-19 sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo (fino al 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e l'80% per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale;
7.    sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di costruire o ammodernare le infrastrutture necessarie per elaborare e testare prodotti utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla prima applicazione industriale;
8.    sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla emergenza epidemiologica sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di produrre rapidamente prodotti connessi al COVID-19;
9.    sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali;
10.    sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti attraverso contributi ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale, al fine di contribuire a limitare l'impatto della crisi sui lavoratori.

La Commissione è intervenuta poi altre tre volte (a maggio, giugno e ottobre) per ampliare e rifinire la portata delle deroghe che consentono il regime di sostegno straordinario temporaneo alle economie europee attualmente in atto. 

Di particolare importanza la Comunicazione 3156 dell'8 maggio con la quale è stato esteso l'ambito di applicazione delle deroghe precedente concesse anche alle micro imprese e alle piccole imprese (vale a dire le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro), anche quelle che si trovavano già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019. Una modifica che ha aumentato di fatto anche le possibilità di sostenere le start-up, la maggior parte delle quali rientra nella categoria della microimprese e delle piccole imprese, in particolare le start-up innovative, che hanno probabilmente registrato perdite, a causa della pandemia e che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'Unione. 

Alle decisioni della Commissione hanno naturalmente fatto seguito e riscontro immediato le modifiche normative necessarie, adottate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio con nuovi regolamenti (strumento giuridico comunitario per eccellenza che ha forza di legge immediata in tutti i Paesi membri) il Regolamento 2020/460 del 30 marzo u.s. e il 2020/558 del 24 aprile u.s. che hanno modificato i regolamenti 1301/2013, 1303/2013 e508/2014,ossia le normative base che disciplinano il funzionamento dei Fondi Strutturali coinvolti dalle deroghe concesse dalla Commissione (FESR, FSE e FEAMP), per consentirne la legittimità applicativa.

Il quadro temporaneo descritto, allestito rapidamente a livello comunitario, ha dato quindi il via a tutta una serie di provvedimenti emergenziali a sostegno dell’economia europea altrimenti impossibili con le normative vigenti a garanzia del mercato unico. Una flessibilità notevole di cui si sono immediatamente servite le Istituzioni del nostro Paese, tanto a livello centrale che periferico. E’ proprio fruendo del Temporary Framework che il Governo ha potuto impostare il D.L. 18/2020 “Cura Italia” e varare le norme contenute nel D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” come i crediti d’imposta, i contributi a fondo perduto a fronte di perdita del fatturato, la concessione delle garanzie pubbliche al 100% per i prestiti del sistema bancario alle imprese, il rafforzamento delle start-up innovative. 

Ed è basandosi sulle deroghe del quadro temporaneo adottato a Bruxelles che si è messo mano alla gran parte dei Programmi Operativi finanziati dai Fondi Strutturali in corso a livello nazionale (buona parte dei PON) e a livello regionale (praticamente tutte le Regioni hanno messo mano ai propri POR sulla base di uno specifico Accordo con il Governo). Come ha fatto puntualmente la Regione Molise che, avvalendosi della procedura di riprogrammazione “semplificata” introdotta dalla Commissione che consente al solo Comitato di Sorveglianza l’approvazione delle rimodulazioni che non eccedano alcuni limiti di valore, ha prontamente varato il Piano straordinario di azioni integrate di sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie, con una dotazione di 57,7 milioni di euro del 16 aprile scorso su cui si è basato l’intervento del POR Molise per l’emergenza Covid 19 di cui si è lungamente trattato nella precedente Newsletter 4.

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